Strutture sanitarie

La Struttura Sanitaria pubblica o privata avvalendosi dell’operato di esercenti la professione sanitaria sia che siano dipendenti o in libera professione risponde in maniera CONTRATTUALE delle loro condotte dolose o colpose, quindi per i danni occorsi al paziente la responsabilità è sempre in capo alla struttura sanitaria, art. 7 Legge Gelli

Le Strutture Sanitarie pubbliche o private devono essere provviste di una POLIZZA ASSICURATIVA o di altre analoghe misure per la RESPONSABILITA’ CIVILE verso terzi e prestatori di lavoro. Art 10 Legge Gelli.

Il soggetto danneggiato ha diritto ad agire nei confronti dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria art. 12 Legge Gelli

Con l’entrata in vigore della legge Gelli,  la RESPONSABILITA’ della Struttura Sanitaria si aggrava, a fronte di un alleggerimento della posizione degli esercenti la professione sanitaria. Oggetto della consulenza IMA è l’analisi comparativa delle varie soluzioni presenti sul mercato assicurativo ITALIANO.