Il Medico Libero Professionista che svolge la propria attività sia al di fuori o all’interno di Strutture Sanitarie è obbligato ai sensi dell’articolo 10 della legge Gelli comma 2, a stipulare una POLIZZA per la RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE sia per la Colpa Grave che per la Colpa Lieve.
L’obbligazione assunta con il paziente è di tipo CONTRATTUALE se viene assunta in regime di libera professione extramuraria, ad esempio nel proprio studio medico, diventa EXTRACONTRATTUALE operando in libera professione intramuraria.
Il limite della misura della rivalsa applicata al Medico Dipendente cioè pari a 3 volte il suo reddito annuo lordo non si applica al Medico Libero Professionista.
Oggetto della consulenza IMA è l’analisi comparativa delle varie soluzioni presenti sul mercato assicurativo ITALIANO.

