Dipendente Ospedaliero

L’ Articolo 9 della Legge Gelli definisce la Responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’Azione di Responsabilità, puo’ essere esercitata solo in caso di DOLO o di COLPA GRAVE mediante un AZIONE di RIVALSA nei suoi confronti.

Il Medico Dipendente e’ obbligato quindi a stipulare a proprio carico una POLIZZA di RESPONSABILITA’ CIVILE per COLPA GRAVE a garanzia dell’azione di rivalsa o l’azione amministrativa della Corte dei Conti fissata entro il limite di 3 volte il suo Reddito Annuo Lordo.

L’obbligazione assunta con il paziente è di tipo EXTRACONTRATTUALE, con l’entrata in vigore della Legge Gelli la posizione del Medico Dipendente viene ulteriormente alleggerita.

Oggetto della consulenza IMA è l’analisi comparativa delle varie soluzioni presenti sul mercato assicurativo ITALIANO.